IMU e TASI, calcolo online. Modello F24

Le scadenze annuali sono state fissate per il 16 giugno e il 16 dicembre.

Dopo aver abbandonato l'Imu sulla prima casa, non rimane che dedicarci all'Imu (tassa immobili) per le altre abitazioni (di lusso o seconde case).

Sperando che tutti i Comuni abbiano fissato le proprie aliquote, possiamo iniziare ad utilizzare il calcolatore online per vedere quanto si dovrà pagare quest'anno di imposta sulla casa.

Oltre all'Imu, lo ricordiamo, si deve pagare anche la Tasi. Ma non in tutte le città. Infatti, alcune amministrazioni hanno scelto di far pagare la Tasi (tassa servizi comunali) solo a chi non deve pagare l'Imu, come ad esempio i proprietari di prima casa.

Il calcolatore è in grado di funzionare sia per l'Imu, sia per la Tasi e sia per entrambe (Imu + Tasi).

Le informazioni richieste sono:
  • Il nome del Comune o il suo Codice Catastale
  • La tipologia catastale dell'immobile (principale, popolare, concessa...)
  • Scelta tra Imu, Tasi o Imu+Tasi
  • Rendita catastale (si trova sulla vostra visura catastale)
  • Aliquota Tasi e detrazione (informarsi presso il proprio Comune o sul sito internet ufficiale del Comune stesso)
  • Percentuale di possesso (già presente il valore 100%, se siete in due proprietari, metterete, per ogni intestatario, il 50%)
  • Mesi di possesso durante l'anno (già presente il valore 12)
  • Esente Imu (se si rientra in questa tipologia)
  • Immobile storico (si o no)
  • Altri proprietari residenti (se prima avete messo 50%, qui metterete "1", perché i proprietari risulterebbero due)
  • Pertinenze
A fine tabella avrete i vostri importi totali da versare: Importo Imu e Importo Tasi.

Modulo F24 e stampa

Cliccando alla fine su "Aggiungi immobili", anche se non dovete aggiungerne altri, vi si aprirà la pagina che vi permetterà di stampare il modello F24, che poi porterete in banca o alle Poste per il versamento.

Ecco qui sotto come si presenta graficamente la pagina del calcolo online

IMU e TASI - Calcolo online

Qui sotto, in Risorse, trovate il collegamento alla pagina di calcolo.

Pagamento in ritardo della TASI
A partire dal giorno dopo il termine ultimo per versare l'imposta TASI, si pagherà, oltre alla tassa, una sanzione dello 0,2% per ogni giorno che passa, a cui si sommano 0,003% interessi, sempre al giorno.

Dopo due settimane di ritardo la percentuale diventa del 3%, con i soliti interessi dello 0,003%.
Potrebbero interessarti anche Imu e Tasi, domande e risposte, oppure Scadenze Imu, Tari, Tasi.

In alternativa è disponibile il servizio online di Riscotel (www.riscotel.it).
  • Cosimo - Salve, come mai nel Comune di Cosenza e in tanti comuni del cosentino per non dire tutti, non viene fatta nessun sgravio sulla differenziata come avviene in tanti comuni d'Italia? Gradirei avere una risposta grazie. Porgo i miei saluti.
    Per Cosimo - Purtroppo, solo il Comune di riferimento o la Regione possono rispondere alla sua domanda. Buon proseguimento.
  • Agostino - Ma io non voglio commentare, voglio solo il calcolo per pagare la Tasi.
    Per Agostino - Salve, nel testo dell'articolo è spiegato tutto ed è segnalato il collegamento al calcolatore Imu e Tasi.
Segue articolo d'archivio

10 giugno 2013
Con l'entrate in vigore del Decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, è stato stabilito che il pagamento dell'IMU (Imposta Municipale Unica) sulla cosiddetta "prima casa" (cioè quando l'immobile di proprietà è lo stesso della residenza) sarà sospeso fino al 31 agosto 2013.
Entro tale data, il Governo dovrebbe (almeno questo è l'impegno che è stato preso) realizzare una nuova normativa per regolarizzare il calcolo e il pagamento dell'IMU.
Nel frattempo, però, tutti gli altri casi che rientrano nella tassa non sono interessati dalla sospensione. Quindi la scadenza del 17 giugno per versare l'acconto IMU rimane in vigore. Ad esempio, per le "seconde case" si deve provvedere, entro lunedì, al versamento dell'imposta.
Abbiamo così pensato che potesse essere utile il servizio messo a disposizione, online, da Riscotel.it per calcolare l'importo esatto della tassa.

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