Pubblicato il 23/06/15e aggiornato il

Fattura elettronica per Pubblica Amministrazione, che cos'è e come funziona?

L'Agenzia delle Entrate ha realizzato un'intera sezione online dedicata esclusivamente alla Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA).

La FatturaPA è l'unica fattura valida e accettata dalle Amministrazioni che sono obbligate a operare con il Sistema di Interscambio (SdI), nato con la Finanziaria del 2008. Si tratta di uno strumento informatico in grado di verificare le fatture (in formato file XML) e di mandarle alle Amministrazioni a cui sono destinate.

La firma elettronica garantisce l'autenticità del documento. Serve un codice "personale" per poter trasmettere la fattura.

Sul portale web www.fatturapa.gov.it è possibile reperire maggiori informazioni e strumenti per la fattura elettronica, nonché la funzione di simulazione per poter prendere dimestichezza con il nuovo strumento.

Troverete anche le FAQ (domande e risposte), la sezione per l'assistenza e le ultime notizie relative all'argomento.

Le regole sono riportate nel documento Decreto Ministeriale 55/2013.

Dal 31 marzo 2015, diverse Pubbliche Amministrazioni, individuate dalla Circolare 1 del 9 marzo 2015, sono obbligate a ricorrere alla fatturazione elettronica.

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Segue articolo d'archivio

2014 - L'Agenzia delle Entrate ha pensato di realizzare un documento che mettesse in chiaro alcuni punti fondamentali che riguardano la fatturazione elettronica. La circolare 18/E si è resa necessaria, in quanto molti contribuenti non hanno inteso appieno il significato e quando si può considerare in un modo e quando nell'altro.

Tutto dipende dal metodo d'invio e non dalle modalità con cui si produce la fattura. Infatti è considerata fattura elettronica quella fattura tradizionale emessa in formato cartaceo ma poi spedita via email, o comunque in modo telematico. Al contrario non è considerata fattura elettronica quella realizzata con programmi informatici, software e poi spedita al destinatario in formato cartaceo.

Ad esempio, se il venditore spedisce via email la fattura (quindi in modalità elettronica), il ricevente conserverà il documento in formato elettronico e cartaceo, ad esempio stampando la fattura ricevuta.

L'autenticità del documento prevede il riconoscimento di chi lo emette. Il contenuto della fattura deve essere garantito nel caso in cui si cambi formato, per esempio da Word a XML. La fattura inoltre dev'essere leggibile per tutto il tempo necessario all'archiviazione.

Il chiarimento si riferisce al DPR 633/1972 (Legge di Stabilità 2013), art. 21 e 39.

Risorse
Per leggere il testo integrale della circolare cercare sul sito internet del Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (http://def.finanze.it) le parole "circolare 18/E 2014".

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