Uno dei quesiti più frequenti riguarda il caso in cui l'immobile è suddiviso tra più proprietari, parenti tra di loro, alcuni dei quali ci abitano, mentre altri risiedono in atre case.
Chi ha la residenza che corrisponde con l'indirizzo dell'immobile in questione non paga l'Imu. Questo è certo. Ma chi invece non abita lì, paga come "seconda casa" oppure esistono agevolazioni, limitazioni, detrazioni per coloro che concedono in comodato d'uso gratuito l'appartamento ai parenti di primo grado?
Riportiamo qui, l'ultima email che ci è giunta sull'argomento:
Buongiorno le scrivo per avere un chiarimento in merito al pagamento IMU. Io e mia sorella siamo comproprietari ( 50 % ) di un appartamento e box, abitato ( con residenza ) da me, per cui mia sorella è soggetta al pagamento dell'IMU come non residente.Quindi la mia domanda è : regolarizzando il tutto entro la fine di giugno, con contratto di comodato d'uso che mia sorella concede e comunicando la variazione al Comune, è possibile l'esenzione al pagamento dell'IMU da parte di mia sorella? Se è regolare quanto detto sopra, quindi mia sorella è esente, la seconda rata scadenza dicembre 2014 va pagata ugualmente? Cordiali saluti.Una classica situazione, particolarmente frequente nelle famiglie che ereditano un immobile.
La legge, al momento, non riconosce questo diritto di esenzione. Infatti, tutti i proprietari che non risiedono nella casa in oggetto sono tenuti a pagare l'Imu come "seconda abitazione", a prescindere dal rapporto esistente tra proprietari e occupanti.
Le uniche differenze si possono trovare a livello locale, quando il Comune decide, di propria iniziativa, di venire incontro alle persone che concedono la casa a figli, genitori, fratelli e sorelle. Ma in questo caso si deve contattare l'ufficio tributi del Comune di residenza per conoscere le disposizioni a livello locale.
In assenza di regole particolari del Comune, rimane in piedi la legge statale, ossia: l'Imu sulla seconda casa si paga anche se concessa gratuitamente a parenti.
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