Il primo articolo della legge, che sostituisce il 416-ter, ci dice in pratica che si rischiano da 4 a 10 anni di carcere se si viene "beccati" a racimolare voti per un dato partito o un dato politico, in cambio di soldi ma anche di altre forme di beni, oggetti e servizi. Non serve che vi sia per forza una "transazione" completa tra voti e beni, basta anche solo la promessa per essere incriminati.
Rispetto al passato, ora, viene punito anche il singolo elettore e non solo l'associazione. Mentre, la critica avanzata da alcuni parlamentari si è diretta verso la riduzione della pena, che inizialmente doveva essere da 7 a 12 anni di reclusione.
Il secondo articolo non fa altro che comunicare l'entrata in vigore della legge, ossia, come al solito, il giorno seguente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
![]() |
Legge sul Voto di scambio |
Vanno bene le leggi, le regole, i controlli. Tuttavia, l'unica soluzione per uscire da questo circolo vizioso è una rivoluzione, sì, ma culturale e civica, nulla a che vedere con la violenza. Il limite di questa soluzione, però, è che richiede anni, decenni, per poter radicare negli italiani un nuovo stile di comportamento.
07 / 05 / 2014
Nessun commento:
Posta un commento
Scrivi il tuo commento qui sotto, seguendo le indicazioni per la pubblicazione.