Pubblicato il 06/12/10e aggiornato il

Elezioni anticipate, triplo finanziamento ai partiti politici

Nel 2006 sono state apportate alcune modifiche ad una legge del 1999. Una variazione per nulla pubblicizzata dai partiti politici.. perché? Forse il motivo è legato al fine raggiunto: più soldi in tasca, più del necessario. E la crisi? E la sobrietà? E il sacrificio degli italiani?

In ballo vi sono i contributi delle elezioni 2006 e 2008. Se si votasse prima dell'aprile 2011, potrebbero coesistere tre finanziamenti differenti.

Ad ogni modo, non occorre continuare con i commenti, il testo che segue non ne ha proprio bisogno.

Andiamo con ordine:

Com'era prima il finanziamento ai partiti politici


Legge 3 giugno 1999, n. 157"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999)
Art. 1, comma 6 
I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto. 
In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto.
In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno, eccetto quello in cui sia già stata versata la quota del 40 per cento.

Com'è adesso il finanziamento ai partiti politici


Legge 23 febbraio 2006, n. 51
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2006 - Supplemento Ordinario n. 47).

Art. 39-quaterdecies.
Modifiche alle leggi 18 novembre 1981, n. 659, 3 giugno 1999, n. 157, e 2 maggio 1974, n. 195

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, le parole: «i cinque milioni di lire, somma da intendersi rivalutata nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquantamila».

2. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a) all'articolo 1, comma 6, terzo periodo, le parole: «è interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «è comunque effettuato»;
  • b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è soppresso;
  • c) all'articolo 1, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi»;
  • d) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
    «Art. 6-bis. (Garanzia patrimoniale). 
    1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
    2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziate per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
    3. La disposizione di cui al comma 2, lettera d), si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso.
    4. All'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, il primo ed il secondo periodo sono soppressi.
Che dire.. ? C'è crisi, grossa crisi.. ma non per tutti.

Fonti

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